ConvenzioneParte II

Art. 45

In vigore dal 8 giu 1948
La sede permanente dell'Organizzazione sarà determinata nella riunione finale dell'Assemblea Interinale dell'Organizzazione Provvisoria per l'Aviazione Civile Internazionale stabilita dall'Accordo Interinale sull'Aviazione Civile Internazionale firmato a Chicago il 7 dicembre 1944. La sede può essere temporaneamente trasferita altrove per decisione del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-45

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