Convenzione
Art. 42
In vigore dal 8 giu 1948
Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano al personale
le cui licenze siano state rilasciate entro un anno dell'adozione iniziale di uno standard internazionale di qualifica per tale personale; esse però in ogni caso di applicano a tutto il personale la cui licenza resti valida cinque anni dopo l'adozione di tali standard.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-42