Convenzione›Parte II
Art. 47
In vigore dal 8 giu 1948
L'Organizzazione godrà nel territorio di ogni Stato contraente
della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle sue finzioni. Piena personalità giuridica le sarà garantita ove compatibile con la costituzione e le leggi degli Stati interessati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-47