Convenzione
Art. 50
In vigore dal 8 giu 1948
a) Il Consiglio sarà un organo permanente responsabile verso
l'Assemblea. Sarà composto da 21 Stati con traenti eletti dall'Assemblea. Elezioni saranno tenute nella prima riunione dell'Assemblea, ed in seguito ogni tre anni, ed i membri del Consiglio in tal modo eletti resteranno in carica fino alle elezioni successive.
b) Nell'eleggere i membri del Consiglio, l'Assemblea darà
un'adeguata rappresentanza:
1° agli Stati di primaria importanza nei trasporti aerei;
2° agli Stati non altrimenti rappresentati i quali contribuiscano
nel modo più largo all'approvvigionamento dei mezzi necessari alla navigazione aerea civile internazionale; ed 3° agli Stati non altrimenti rappresentati la cui designazione assicuri che tutte le maggiori aeree geografiche del mondo siano rappresentate nel Consiglio.
Ogni vacanza nel Consiglio sarà colmata al più presto possibile dall'Assemblea; ogni Stato contraente eletto in tal modo resterà in funzione fino allo spirare del termine del suo predecessore.
c) Nessun rappresentante di uno Stato contraente nel Consiglio può
essere attivamente associato nè finanziariamente interessato nell'esercizio di un servizio aereo internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-50