Convenzione
Art. 48
In vigore dal 8 giu 1948
a) L'Assemblea si riunirà una volta all'anno e sarà convocata dal
Consiglio in tempo e luogo adatti. Riunioni straordinarie dell'Assemblea possono in qualsiasi momento esser tenute per convocazione da parte del Consiglio o sulla richiesto di dieci Stati contraenti indirizzata al Segretario Generale.
b) Tutti gli Stati contraenti avranno eguale diritto ad esser
rappresentati alle riunioni dell'Assemblea ed ogni Stato contraente avrà diritto ad un voto. I delegati rappresentanti gli Stati contraenti possono essere assistiti da consiglieri tecnici, i quali possono partecipare alle riunioni ma non disporranno di voto.
c) Per la formazione del quorum nelle riunioni dell'Assemblea è
richiesta la maggioranza degli Stati contraenti. Salvo che sia altrimenti disposto dalla presente Convenzione, le decisioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza dei voti espressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-48