Convenzione
Art. 40
In vigore dal 8 giu 1948
Nessun aeromobile o membro del personale, munito di certificati o di licenze annotati come sopra, potrà partecipare alla navigazione internazionale senza il permesso dello Stato o degli Stati nel cui territorio penetri. La registrazione o l'uso, di tale aeromobile o di tale parte certificata di aeromobile, in uno Stato diverso da quello in cui sia avvenuta l'originaria certificazione sono lasciati a discrezione dello Stato in cui tale aeromobile o parte di aeromobile sia importata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-40