Convenzione

Art. 35

In vigore dal 8 giu 1948
a) Le munizioni o i materiali di guerra non possono essere trasportati all'interno o al di sopra del territorio di uno Stato da un aeromobile impiegato nella navigazione internazionale, se non col permesso di tale Stato. Ogni Stato determinerà mediante regolamenti ciò che costituisce munizioni o materiale bellico ai sensi del presente articolo, tenendo in debito conto, ai fini dell'uniformità, le raccomandazioni che l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale può fare di volta in volta. b) Ogni Stato contraente si riserva il diritto, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, di regolare o proibire il trasporto, all'interno o al di sopra del proprio territorio, di articoli diversi da quelli numerati nel paragrafo a) a condizione che non sia fatta nessuna distinzione a tale riguardo fra i propri aeromobili impiegati nella navigazione internazionale e gli aeromobili degli altri Stati impiegati egualmente, ed inoltre a condizione che non sia imposta nessuna restrizione che possa ostacolare il trasporto e l'uso sugli aeromobili degli apparecchi necessari alla manovra od alla navigazione od alla sicurezza del personale o dei passeggeri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo