Convenzione

Art. 34

In vigore dal 8 giu 1948
Per ogni aeromobile impiegato nella navigazione internazionale deve esser mantenuto un libro di bordo in cui siano contenute le caratteristiche dell'aeromobile, del suo equipaggio e di ogni viaggio, nella forma prescritta di volta in volta in applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-34

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