Convenzione

Art. 29

In vigore dal 8 giu 1948
Ogni aeromobile di uno Stato contraente, impiegato nella navigazione internazionale, deve portare i seguenti documenti, conformemente alle condizioni prescritte nella presente Convenzione: a) il proprio certificato di registrazione; b) il proprio certificato di navigabilità; c) le regolari licenze per ogni membro dell'equipaggio; d) il proprio libro di bordo; e) se è fornito di apparecchio radio, la licenza della stazione radio di bordo; f) se trasporta passeggeri, una lista dei loro nomi coi luoghi d'imbarco e di destinazione; g) se trasporta merce, una dichiarazione esplicita e dettagliata della merce stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-29

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