Convenzione

Art. 28

In vigore dal 8 giu 1948
Ogni stato contraente, nei limiti del possibile, s'impegna: a) a stabilire, nel proprio territorio, aeroporti, servizi radio, servizi meteorologici ed altre installazioni per la navigazione aerea al fine di facilitare la navigazione aerea internazionale, in conformità al modello ed ai sistemi raccomandati o stabiliti di volta in volta in applicazione della presente Convenzione; b) ad adottare e porre in funzione gli adatti sistemi standardizzati di procedura per le comunicazioni, di codici, di marche, di segnalazione, di illuminazione e di altri metodi e regole pratiche, che potranno essere di volta in volta raccomandati o stabiliti in applicazione della presente Convenzione; c) a collaborare alle misure internazionali tendenti ad assicurare la pubblicazione di mappe e carte aeronautiche in conformità ai modelli che potranno essere di volta in volta raccomandati o stabiliti in applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-28

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