Convenzione
Art. 24
In vigore dal 8 giu 1948
a) Gli aeromobili in volo per, da o attraverso il territorio di un altro Stato contraente saranno temporaneamente esenti da dazi, fermi restando i regolamenti doganali di tale Stato. Il carburante, gli olii lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste che si trovino a bordo di un aeromobile di uno Stato contraente, all'arrivo nel territorio di un altro Stato contraente e che restino a bordo fino alla partenza dal territorio di tale Stato, saranno esenti da dazi doganali, da tasse di ispezione o da simili dazi ed oneri nazionali o locali. Tale esenzione non si applicherà alle quantità od agli articoli scaricati, salve le disposizioni doganali dello Stato che possano richiedere che essi siano posti sotto sorveglianza doganale.
b) Le parti di ricambio e l'equipaggiamento importati nel
territorio di uno Stato contraente per essere montati o usati sugli aeromobili di un altro Stato contraente impiegati nella navigazione aerea internazionale, saranno esenti da dazi doganali, fermi restando i regolamenti dello Stato interessato che possono disporre che tali articoli siano posti sotto la sorveglianza ed il controllo doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-24