Convenzione

Art. 23

In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna, per quanto praticamente possibile, a stabilire per la dogana e l'immigrazione relative alla navigazione aerea internazionale una procedura conforme ai sistemi pratici che possano essere stabiliti o raccomandati di volta in volta in applicazione della presente Convenzione. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un ostacolo alla costituzione di aeroporti franchi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-23

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