Convenzione

Art. 27

In vigore dal 8 giu 1948
a) Gli aeromobili di uno Stato contraente, impiegati nella navigazione aerea internazionale, che siano autorizzati ad entrare nel territorio di un altro Stato contraente o ad attraversarlo con o senza atterraggio, non saranno soggetti ad alcuna confisca o sequestro nè ad alcuna rivendicazione contro il proprietario o il suo agente nè ad alcun'altra interferenza da parte, o in nome di tale Stato o di una qualsiasi persona, con la motivazione che la costruzione, il meccanismo, le parti, gli accessori o il funzionamento dell'aeromobile stesso costituiscano una violazione di brevetto, di disegno o di modello regolarmente concesso o registrato nello Stato nel cui territorio l'aeromobile sia penetrato, restando stabilito che nessun deposito cauzionale relativo alla suddetta esenzione dalla confisca o dal sequestro sia in nessun caso richiesto nello Stato in cui tale aeromobile sia penetrato. b) Le disposizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo si applicano anche al magazzinaggio o alle parti ed equipaggiamento di ricambio per aeromobili, ed al diritto di usare ed installare quanto sopra per la riparazione degli aeromobili di uno Stato contraente nel territorio di un altro Stato contraente, con l'intesa che le parti e l'equipaggiamento così Immagazzinati che siano brevettati non possano esser venduti o distribuiti all'interno nè esportati in via commerciale dallo Stato contraente in cui l'aeromobile sia penetrato. c) I vantaggi garantiti dal presente articolo si applicano solo a quegli Stati, che, oltre ad esser parti nella presente Convenzione; 1) siano parti nella Convenzione Internazionale della Proprietà Industriale e successivi emendamenti; 2) oppure abbiano promulgato leggi sui brevetti che riconoscano e diano adeguata, protezione alle invenzioni del cittadini degli altri Stati parti nella presente Convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-27

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