Convenzione

Art. 32

In vigore dal 8 giu 1948
a) Il pilota e gli altri membri del personale di governo di ogni aeromobile impiegato nella navigazione internazionale saranno provvisti di patenti di abilitazione e di licenze rilasciate o convalidate dallo Stato in cui l'aeromobile stesso è registrato. b) Ogni Stato contraente si riserva il diritto di rifiutare ai fini del sorvolo del proprio territorio, il riconoscimento, alle patenti di abilitazione ed alle licenze conferite ad uno dei propri cittadini da parte di un altro Stato contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo