Convenzione

Art. 33

In vigore dal 8 giu 1948
I certificati di navigabilità, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciati o convalidati dallo Stato contraente in cui l'aeromobile sia registrato, saranno riconosciuti validi dagli altri Stati contraenti, purchè le condizioni a cui tali certificati o licenze sono rilasciati o convalidati siano eguali o superiori allo standard minimo che di volta in volta può essere stabilito in applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-33

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