Convenzione
Art. 37
In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna a collaborare nell'assicurare il
più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti nei modelli, nelle procedure e nell'organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi in cui tale uniformità faciliti e migliori la navigazione aerea.
A tal fine l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale adotterà e, se necessario, modificherà di volta in volta, gli standards internazionali ed i sistemi pratici e le procedure raccomandate, relativi:
a) ai sistemi di comunicazioni e all'assistenza alla navigazione aerea, ivi comprese le segnalazioni a terra;
b) alle caratteristiche degli aeroporti e delle piste di
atterraggio;
c) alle regole dell'aria ed ai sistemi pratici di controllo sul traffico aereo;
d) alle licenze del personale di governo e dei meccanici;
e) alla navigabilità degli aeromobili;
f) alla registrazione ed identificazione degli aeromobili;
g) alla raccolta ed allo scambio di informazioni meteorologiche;
h) ai libri di bordo;
i) alle mappe e carte aeronautiche;
j) alle procedure di dogana e d'immigrazione;
k) agli aeromobili in pericolo ed all'inchiesta sugli incidenti; ed inoltre a quelle altre, materie, connesse con la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-37