Art. 37
Convenzione

Art. 37

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In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna a collaborare nell'assicurare il più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti nei modelli, nelle procedure e nell'organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi in cui tale uniformità faciliti e migliori la navigazione aerea. A tal fine l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale adotterà e, se necessario, modificherà di volta in volta, gli standards internazionali ed i sistemi pratici e le procedure raccomandate, relativi: a) ai sistemi di comunicazioni e all'assistenza alla navigazione aerea, ivi comprese le segnalazioni a terra; b) alle caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio; c) alle regole dell'aria ed ai sistemi pratici di controllo sul traffico aereo; d) alle licenze del personale di governo e dei meccanici; e) alla navigabilità degli aeromobili; f) alla registrazione ed identificazione degli aeromobili; g) alla raccolta ed allo scambio di informazioni meteorologiche; h) ai libri di bordo; i) alle mappe e carte aeronautiche; j) alle procedure di dogana e d'immigrazione; k) agli aeromobili in pericolo ed all'inchiesta sugli incidenti; ed inoltre a quelle altre, materie, connesse con la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-37