Convenzione

Art. 38

In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato al quale riesca impossibile di conformarsi completamente con tale standard o procedura internazionale, o di adattare pienamente i propri regolamenti o sistemi pratici con le modificazioni dello standard o della procedura internazionale, oppure che ritenga necessario di adottare regolamenti o sistemi pratici differenti in qualche particolare da quelli stabiliti da uno standard internazionale, notificherà immediatamente all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale le differenze fra i propri metodi e quelli stabiliti dallo standard internazionale. Nel caso di emendamenti agli standards internazionali, ogni Stato, che non apporti le necessarie modifiche ai propri regolamenti o metodi, ne darà notizia al Consiglio entro sessanta giorni dall'adozione dell'emendamento allo standard internazionale, oppure indicherà l'azione che si propone d'intraprendere. In tali casi il Consiglio notificherà immediatamente a tutti gli altri Stati le differenze esistenti fra una o più caratteristiche di uno standard internazionale ed il sistema corrispondente in uso in tale Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-38

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