Convenzione
Art. 29
25 / 96In vigore dal 8 giu 1948
Ogni aeromobile di uno Stato contraente, impiegato nella
navigazione internazionale, deve portare i seguenti documenti, conformemente alle condizioni prescritte nella presente Convenzione:
a) il proprio certificato di registrazione;
b) il proprio certificato di navigabilità;
c) le regolari licenze per ogni membro dell'equipaggio;
d) il proprio libro di bordo;
e) se è fornito di apparecchio radio, la licenza della stazione radio di bordo;
f) se trasporta passeggeri, una lista dei loro nomi coi luoghi
d'imbarco e di destinazione;
g) se trasporta merce, una dichiarazione esplicita e dettagliata della merce stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-29