Titolo IV

Art. 13

In vigore dal 16 mar 1948
Per gli scopi di cui ai due precedenti articoli è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 2.000.000.000. Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'attribuzione di questa spesa ai singoli gruppi di opere è la fissazione dei limiti di impegno relativi saranno determinati con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro. Sul fondo di L. 2.000.000.000 di cui al primo comma, del presente articolo possono essere assunti impegni fino al limite di L. 562.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento per gli alloggi popolari per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia, di cui alla legge 23 gennaio 1941, n. 113, nonché per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità nei villaggi e sobborghi per gli zolfatari in Sicilia di cui alla legge 30 marzo 1941, n. 480. Ai lavori di completamento degli alloggi predetti si applicano le disposizioni degli del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, e successive modificazioni. La indicata spesa complessiva di L. 2.000.000.000 sarà iscritta per L. 562.000.000 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1947-48 e per le residue L. 1.438.000.000 nei competenti stati di previsione dello stesso Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1949-50.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-13

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