Titolo V
Art. 15
In vigore dal 16 mar 1948
Gli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenenti disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, sono sostituiti dai seguenti:
". - Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell', finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente sino al complessivo importo rispettivamente di L. 6.200.000.000, di L. 3.000.000.000 e di L. 800.000.000.
Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, di cui L. 6.200.000.000 per il Banco di Napoli, L. 3 miliardi per il Banco di Sicilia e di L. 800.000.000 per il Banco di Sardegna, fondi che potranno essere utilizzati per la concessione di operazioni di credito previste dal primo comma del presente articolo.
Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, ed al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni".
". - Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per una durata massima di dieci anni.
La perdita, accertata su ciascuna operazione è addebitata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo, nella misura del 70% della perdita stessa. Il residuo del 30% è a carico del conto economico delle tre Sezioni.
La somma di L. 10.000.000.000 per la costituzione dei fondi di garanzia, di cui all', è intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate eguali di cinque miliardi ciascuna, rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 e viene ripartita alle tre Sezioni in proporzione delle assegnazioni alle stesse spettanti a norma di detto articolo.
Le modalità per la concessione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo nonché i termini e le condizioni per la restituzione, da parte delle tre Sezioni, delle somme loro anticipate, dal Tesoro dello Stato, a norma del comma precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-15