Titolo VI
Art. 18
In vigore dal 16 mar 1948
Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti, nonché alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Con gli stessi decreti, per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici, sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione delle opere di propria competenza.
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