Titolo VI

Art. 16

In vigore dal 16 mar 1948
Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli enti pubblici di assistenza, previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni degli del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia, previsto un trattamento più favorevole da leggi speciali vigenti.
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