Titolo IV

Art. 14

In vigore dal 16 mar 1948
Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti , si procederà di intesa con la Regione siciliana. In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, sarà tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo