Titolo III

Art. 10

In vigore dal 16 mar 1948
Per l'esecuzione, nei territori di cui all' ed in Sicilia di opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato e Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000. Con decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, sarà provveduto al riparto della spesa di cui al comma precedente fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-10

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