Titolo I
Art. 1
In vigore dal 16 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e commercio;
Di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 19 e 20 febbraio 1948:
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Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Paglie, Basilicata, Calabria e Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, nonché dell'Isola d'Elba, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, è autorizzata la spesa di L. 18.000.000.000.
Detta spesa sarà iscritta per L. 6.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per L. 12.000.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-1