Titolo I
Art. 6
In vigore dal 16 mar 1948
Il Ministero dei lavori pubblici può, sul limite di spesa di cui al n. 4 del precedente , concedere il contributo di L. 10.000.000 per la riparazione dei danni di guerra alla "Casa del portuale" di Bari, rimanendo escluso ogni altro contributo che possa, spettare a termini di legge.
I relativi lavori saranno eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-6