Titolo II
Art. 8
In vigore dal 18 dic 1949
Limitatamente alle regioni e territori di cui agli , per i lavori di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere sussidi fino al 50% della spesa e per un importo complessivo di sussidi fino alla somma di L. 1.000.000.000 di cui alla lettera d) dell'.
Note all'articolo
- La L. 27 ottobre 1949, n. 851 ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta, di L. 26.000.000."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-8