Titolo IV
Art. 11
In vigore dal 16 mar 1948
Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito in Sicilia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, nonché per la concessione di sussidi a norma del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, sull'alloggio dei senza tetto, è autorizzata la spesa di L. 11.200.000.000.
Per la concessione del concorso dello Stato nella spesa di costruzione di case popolari in Sicilia a norma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.
Le somme di cui ai precedenti comma saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 3.438.000.000 nell'esercizio 1947-48, per L. 5.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 3 miliardi e 562 milioni nell'esercizio 1949-50.
Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere assunti impegni fino al limite di L. 24.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-11