Titolo I
Art. 2
In vigore dal 16 mar 1948
A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei limiti sottoindicati:
1) per opere stradali........................... L. 3.900.000.000 2) per opere marittime.......................... " 5.000.000.000 3) per acquedotti ed altre opere igieniche e sa-
nitarie........................................... " 6.500.000.000 4) per la riparazione e ricostruzione degli edi-
fici di culto e di quelli degli enti pubblici di
assistenza e beneficenza danneggiati o distrutti
da offese belliche a norma del decreto legislativo
Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato
dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 maggio 1947, n. 649...................... " 500.000.000
5) per la costruzione ed il completamento di e
difici scolastici................................. " 1.000.000.000 6) per opere di consolidamento di abitati....... " 100.000.000
7) per la concessione del concorso dello Stato
per la costruzione di case popolari a norma del-
l' del decreto legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modifica-
to dai decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600............. L. 1.000.000.000
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-2