Capo I
Art. 9
AbrogatoSostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4, del medesimo e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), dello stesso .
2. Ai medesimi interventi di cui all' del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), del medesimo , e con le stesse modalità e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura. In relazione alle imprese di cui al primo periodo, per strutture aziendali si intendono anche le unità da pesca.
3. Le Regioni di cui al comma 1, in deroga ai termini stabiliti all', comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per le finalità e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all' del decreto legislativo n. 102 del 2004 è rifinanziato di 108 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 108 milioni di euro per il 2026, si provvede ai sensi dell'.
6. All', comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
Storico versioni
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