Capo I
Art. 6
AbrogatoSostegno al reddito dei lavoratori autonomi
In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei predetti eventi meteorologici, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.
3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Storico versioni
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