Capo I
Art. 7
Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
In vigore dal 27 feb 2026
1. La misura prevista dall' del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo restando il limite massimo di risorse ad essa destinate previsto dal comma 3 del medesimo , a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all', comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Alle imprese di cui al primo periodo è attribuita una quota delle risorse destinate alla misura, nel limite massimo di 130 milioni di euro.
Storico versioni
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