Capo I

Art. 8

Abrogato

Sospensione di termini in favore delle imprese

In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all' del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono sospesi nel periodo dal 18 gennaio 2026 e al 31 marzo 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi: a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026. 2. Gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa. 4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine. 5. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l'attività si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.
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