Art. 18

In vigore dal 28 apr 2026
Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia 1. All' della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 253 è sostituito dal seguente: «253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all', comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi ((dell', comma 556, della citata legge n. 205 del 2017)) , nonchè a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all', comma 559, della legge n. 205 del 2017.»; b) al comma 298: 1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.»; c) al comma 300 ((è aggiunto, in fine, il seguente periodo)) : «In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell' (( del)) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.»; d) dopo il comma 300 è inserito il seguente: «300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza ((dell'incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione)) e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo