Capo II

Art. 16

Abrogato

Contributi per la delocalizzazione

In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Con proprio provvedimento il Commissario straordinario di cui all' può concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all', comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi del medesimo , comma 2, lettera a), numero 1, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui all', comma 2, lettera a), numero 1: a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi; b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva. 2. Le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell', comma 1, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili di cui al primo periodo rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dall', comma 2, lettera a), numero 1). 3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza di cui all', comma 1, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. 4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all', comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi dell', comma 2, lettera a), numero 1, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-16

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