Art. 18-bis
In vigore dal 28 apr 2026
(( (Disposizione concernente l'individuazione del personale esperto in materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi da destinare al Dipartimento Casa Italia). ))
1.
((All', comma 4, primo periodo, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo le parole: "e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione," è inserita la seguente: "prioritariamente"))
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-18-bis