Art. 20
In vigore dal 28 apr 2026
Sistema di allarme pubblico
1. Le modalità operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalità del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense, sono definite
((con indicazioni operative del Capo))
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
((, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281))
, in maniera da assicurare l'entrata in operatività
((di tale sistema))
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((Al sistema di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021, ove incompatibili con quanto previsto dal presente articolo))
. Relativamente ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane fermo il termine del 31 dicembre 2026 per l'entrata in operatività del sistema IT-Alert di cui all', comma 1, lettera ooo), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all', comma 1, lettera bbb), del medesimo codice.
2. Gli enti, le amministrazioni, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese, pubblici e privati, che detengono o gestiscono documenti, dati o informazioni utili per le finalità del presente articolo, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i medesimi documenti, dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchè alla prevenzione e repressione di reati.
3. Al fine di garantire la corretta interoperabilità dei sistemi di comunicazione di protezione civile «mission critical», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina e gestisce la Rete Radio Nazionale di protezione civile quale unione delle Reti Radio Regionali di protezione civile, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa concluso tra il medesimo Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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