Art. 20-bis

In vigore dal 28 apr 2026
(( (Modifica all' del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023). )) 1. ((All', comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell' della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024")) .
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