Capo III

Art. 17

Abrogato

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. All', comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all', comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e) del comma 2 dell', verificatisi negli anni 2023 e 2024».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo