Capo I

Art. 13

Abrogato

Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026

In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all', comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono prorogati al 31 luglio 2026. 2. Per l'anno 2026 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, in favore dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall', comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, compatibilmente con le disponibilità in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, sulla base degli importi oggetto di Accordo ai sensi dell', comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sancito in sede di Conferenza stato città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 e pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale. Ai fini dell'erogazione del fondo di solidarietà spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 nonché per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-13

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