Art. 13
In vigore dal 28 apr 2026
Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026
1. Per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all', comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono prorogati al 31 luglio 2026.
2. Per l'anno 2026 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, in favore dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio
((dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026,))
le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall', comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, compatibilmente con le disponibilità in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, sulla base degli importi oggetto di Accordo ai sensi dell', comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sancito in sede di
((Conferenza Stato-città))
ed autonomie locali del 21 gennaio 2026
((, pubblicato nel sito internet))
del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale. Ai fini dell'erogazione del fondo di solidarietà spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta
((ai sistemi di rilevazione delle informazioni))
relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026
((,))
nonchè per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.
3-bis.
((Per gli enti locali di cui all' del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 è prorogato al 31 maggio 2026))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-13