Capo I

Art. 12

Abrogato

Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile

In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a: a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile; b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell', commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo e all', comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall', comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli , comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 2. Le assunzioni di cui al comma 1, lettera a), e gli incarichi di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale. 3. Alle assunzioni e agli incarichi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali.
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