Capo I
Art. 11
AbrogatoPotenziamento della risposta operativa di protezione civile
In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna, la Regione Siciliana e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.
2. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.
3. Per l'individuazione del personale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevato a sette.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l', comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, e pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 4, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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