Capo IV
Art. 24
AbrogatoDisposizioni finanziarie
In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Agli oneri derivanti dagli , comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari a euro 356.116.955 per l'anno 2026, 28.116.955 euro per l'anno 2027 e 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:
a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all', comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia;
d) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
e) quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all', comma 9 e all', comma 2, provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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