Art. 24
29 / 30In vigore dal 28 apr 2026
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli , comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari a
((euro 359.316.955))
per l'anno 2026,
((a euro 28.116.955))
per l'anno 2027 e
((a euro 3.116.955))
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:
a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026
((,))
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
((,))
che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all', comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate
((nella regione Calabria e nella Regione siciliana))
;
d) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
e) quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
f-bis)
((quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2))
.
2.
((Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli , comma 11, 6, comma 4, 16-bis, comma 5, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate))
provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
((nuovi o maggiori oneri))
a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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