Capo III
Art. 22
AbrogatoMisure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023
In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. All' del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell' della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all', comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-quinquies del presente articolo.
1-quater. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1-ter sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.
1-quinquies. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (crop level o affected unit level), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:
a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unità produttive registrata nell'anno dell'evento;
b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;
c) l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonché gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;
d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti.
1-sexies. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.
1-septies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter possono essere cumulati, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purchè le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-quinquies.
1-octies. La domanda è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-quinquies, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all', comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-nonies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi dell' del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026.
L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.
1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-nonies, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario.».
Storico versioni
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