Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 28 apr 2026
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 1. All', comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «, nonchè relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all', comma 1, lettera c), del medesimo codice e ((non sono stati previsti)) con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e) del comma 2 dell', verificatisi negli anni 2023 e 2024».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-17