Art. 18 · Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia
Capo III

Art. 18

Abrogato18 / 25

Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia

In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. All' della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 253 è sostituito dal seguente: «253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all', comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all', comma 559, della legge n. 205 del 2017.»; b) al comma 298: 1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.»; c) al comma 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell', del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.»; d) dopo il comma 300 è inserito il seguente: «300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-18