Art. 9
9 / 30In vigore dal 28 apr 2026
Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate
((nella regione Calabria, nella regione autonoma della Sardegna o nella Regione siciliana))
, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al
((comma 4 del))
medesimo e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), dello stesso .
2. Ai medesimi interventi di cui all' del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), del medesimo , e con le stesse modalità e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura. In relazione alle imprese di cui al primo periodo, per strutture aziendali si intendono anche le unità da pesca.
3. Le Regioni di cui al comma 1, in deroga ai termini stabiliti all', comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per le finalità e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all' del decreto legislativo n. 102 del 2004 è rifinanziato di
((111,2 milioni))
di euro per l'anno 2026.
4-bis.
((Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di favorire la rapida ripresa delle attività economiche e produttive, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale previsto dall' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate le procedure di accertamento e delimitazione ai sensi dell' del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, trasmettono all'AGEA l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti))
.
5.
((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 111,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'))
.
6. All', comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla
((stipulazione))
di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-9