Art. 39

Comunicazione delle informazioni ai soggetti obbligati

In vigore dal 31 mag 2024
Comunicazione delle informazioni ai soggetti obbligati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori mettano a disposizione dei soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione le informazioni sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) la valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell' e qualsiasi raccomandazione pertinente della Commissione sulla base di tale articolo; b) le valutazioni nazionali o settoriali del rischio svolte a norma dell'; c) gli orientamenti, le raccomandazioni e i pareri pertinenti formulati dall'AMLA conformemente agli del regolamento (UE) 2024/1620; d) le informazioni sui paesi terzi individuati a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624; e) gli orientamenti e le relazioni elaborati dall'AMLA, da altri supervisori e, se del caso, dall'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione, dalla FIU o da qualsiasi altra autorità competente o da organizzazioni internazionali e organismi di normazione per quanto riguarda i metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che potrebbero applicarsi a un settore e le indicazioni che possono facilitare l'individuazione di operazioni o attività che rischiano di essere collegate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in tale settore, nonché orientamenti con riguardo agli obblighi dei soggetti obbligati in relazione alle sanzioni finanziarie mirate. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori svolgano attività di sensibilizzazione, se del caso, al fine di informare i soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione in merito ai loro obblighi. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori mettano immediatamente a disposizione dei soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione le informazioni sulle persone o sui soggetti designati in relazione alle sanzioni finanziarie mirate e alle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo